Legge 9 gennaio 1991 n. 9
 
Norme per l’attivazione del nuovo piano energetico nazionale. Aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi, geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali.
 
L’Art. 22 della legge ha stabilito che la produzione di energia da fonte rinnovabile non sia più sottoposta a riserva di esclusiva a favore dell’ENEL (all’epoca di emissione della legge, ente pubblico).

Legge 9 gennaio 1991 n. 10
 
Attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
 
La legge ha stabilito contributi a fondo perduto erogati dalle Regioni per la redazione di studi di fattibilità in materia di energie rinnovabili e per l’insediamento di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (30% per il settore industriale, 55% per il settore agricolo, 65% per le cooperative agricole).

La stessa legge ha consentito l’espropriazione per causa di pubblica utilità dei suoli sui quali insediare impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi (C.I.P.) del 29 aprile 1992 n. 6
 
La delibera ha stabilito prezzi incentivanti per la cessione all’ENEL dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili; le voci concorrenti alla definizione del prezzo sono:
  • costi evitati (di esercizio, di manutenzione e spese generali, di combustibile), riconosciuti per l’intera vita dell’impianto;
  • sovraccosti correlati ai maggiori oneri a carico del produttore in relazione alla specifica tipologia degli impianti, riconosciuti solo per i primi otto anni.
Alla data di emissione della delibera tali voci erano pari, rispettivamente, a 72 e 78 Lit./kWh, ed attraverso gli incrementi inflattivi annui erano giunti a dicembre 1998 rispettivamente a 102,8 e 99,6 Lit./kWh. Dall’1 gennaio 2000 sono operativi gli aggiornamenti stabiliti dalla deliberazione n. 81/99 dell’Autorità per l’energia.

Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n. 79
 
Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica
 
Tale decreto ha reso libere (art. 1) le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, riservando al gestore, concessionario dello Stato, le attività di trasmissione e dispacciamento. Per le piccole reti isolate viene stabilita (art. 7) una priorità a favore dell’utilizzo delle fonti rinnovabili.
L’art. 11 (energia elettrica da fonti rinnovabili) ha stabilito che al fine di incentivare l’uso delle energie rinnovabili, a decorrere dal 2001 gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno l’obbligo di immettere nel sistema elettrica nazionale, nell’anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto. Tale obbligo si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh e la quota obbligatoria da fonti rinnovabili è inizialmente stabilita nel due per cento della suddetta energia eccedente i 100 GWh.
I soggetti obbligati potranno adempiere anche acquistando, in tutto o in parte, l’equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettano l’energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore della rete di trasmissione.
L’energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano fonti rinnovabili viene immessa nella rete di trasmissione nazionale a condizioni di precedenza rispetto alle altre fonti.
Lo stesso articolo inoltre ha stabilito che le Regioni provvedano alla incentivazione delle fonti rinnovabili, confermando quindi la scelta strategica di fondo di promozione dello sviluppo e della diffusione dell’utilizzo di queste fonti.
I clienti finali - il cui consumo, misurabile in un unico punto del territorio nazionale, sia risultato, nell’anno precedente, superiore a 100.000 kWh - hanno diritto alla qualifica di cliente idoneo e pertanto a stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all’estero.

Decreto Ministero dell’Industria 11 novembre 1999
 
Con il decreto in parola vengono stabilite le modalità per la emissione dei “certificati verdi”, intesi come diritti associati, per i primi otto anni di esercizio successivi al periodo di collaudo ed avviamento, alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: la contrattazione dei certificati verdi avverrà, a partire dal 1° gennaio 2001, in una sede apposita (borsa dell’energia) presso la quale i soggetti obbligati potranno acquistare certificati verdi a copertura della percentuale obbligata (inizialmente il 2%) stabilita per i produttori da fonte tradizionale.
Il GRTN assegna infatti ai produttori qualificati un numero di certificati verdi in base all'’energia annua prodotta (ciascun certificati verde ha valore pari a 100 MWh di energia).
I certificati verdi sono oggetto di libero mercato ed in relazione all’art. 6 del D.M. 11/11/99 il Gestore del Mercato Elettrico organizzerà (data prevista: 01/01/03) una sede per la contrattazione dei certificati verdi.
L’emissione dei certificati verdi può avvenire sia “a consuntivo” che “a preventivo” in base alla producibilità attesa dell’impianto, con compensazione a consuntivo (sulla produzione dei due anni successivi).

Direttiva Europea 2001/77/CE del 27 settembre 2001
 
Direttiva sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità. La Comunità ha riconosciuto la necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili poiché queste contribuiscono alla protezione dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile. Esse possono inoltre creare occupazione locale, avere un impatto positivo sulla coesione sociale, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere di conseguire gli obiettivi di Kyoto.
Entro il 27 ottobre 2002, e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri adottano e pubblicano una relazione che stabilisce per i dieci anni successivi gli obiettivi indicativi nazionali di consumo futuro di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili in termini di percentuale del consumo di elettricità. Il conseguimento di tali obiettivi, in linea con l’obiettivo indicativo globale del 12% dei consumi con una quota del 22,1% della produzione da fonti rinnovabili a livello comunitario, dovrà poi essere monitorato attraverso una costante attività di rilevazione e valutazione da parte degli Stati membri.
Peraltro la stessa direttiva prevede che entro il 2003 gli Stati membri definiscano criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori per garantire l’origine dell’elettricità prodotta dalle fonti energetiche rinnovabili.
Gli stessi Stati membri inoltre dovranno adottare le misure necessarie ad assicurare che i gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione garantiscano la trasmissione e la distribuzione dell’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

 
La Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 – Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione – ha stabilito che la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia sia materia di potestà legislativa delle Regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

La Direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità.

Il Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 ha recepito la direttiva europea sulla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, stabilendo le finalità di promozione delle fonti energetiche rinnovabili e sviluppo della microgenerazione elettrica da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane (art. 1).
A decorrere dal 2004 e fino al 2006 la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili è incrementata dello 0,35% annuo; i successivi incrementi – sino al 2012 – sono stabiliti dal Ministro delle attività produttive (art. 4).
Gli impianti da fonte rinnovabile con potenza fino a 20 kW potranno essere connessi alla rete con modalità di scambio sul posto dell’energia elettrica a condizioni tecnico-economiche che saranno disciplinate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (art. 6).
Viene introdotta la garanzia di origine dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili, purché la produzione annua non sia inferiore a 100 MWh (art. 11); il soggetto designato al rilascio è il Gestore della rete.
L’art. 12 ha stabilito che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti; la costruzione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture connesse sono soggette ad un’unica autorizzazione regionale, a tal fine la regione competente convoca la Conferenza dei servizi. L’autorizzazione – rilasciata a seguito di un procedimento unico di durata non superiore a 180 giorni – costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto.
L’autorizzazione deve contenere peraltro l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, a carico del soggetto esercente, a seguito della dismissione dell’impianto.
L’autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.
Gli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.
Le linee guida per lo svolgimento del procedimento unico saranno approvate in Conferenza unificata dei Ministri delle attività produttive, dell’ambiente e dei beni culturali; esse definiranno le modalità di corretto inserimento degli impianti con specifico riguardo agli impianti eolici nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.
L’energia prodotta da impianti eolici è ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore della rete alla quale l’impianto è collegato (art. 13).
La connessione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche dovrà avvenire in accordo alle specifiche direttive emanate, entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto, dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

La legge 23 agosto 2004 n: 239 di riordino del settore energetico ha definito la microgenerazione come produzione di energia con capacità non superiore a 1 MW da assoggettare, per l’installazione, a norme autorizzative semplificate. Inoltre il valore dei certificati verdi emessi ai sensi del decreto legislativo n. 79/99 viene stabilito in 0,05 GWh o multipli.

La Delibera dell’Autorità per l’Energia n° 280/07 individua nel GSE il soggetto preposto al ritiro commerciale dell’energia e stabisce il prezzo minimo di cessione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili pari a (aggiornamento 2008) 0,098 Euro/kWh (fino a 500.000 kWh/annui), mentre il prezzo di cessione del CV è fissato dal GSE in 0,11288 Euro/kWh (art. 2 comma 148 L. 244/07).
La Regione Toscana, con L.R. n. 39 del 24 febbraio 2005, ha assoggettato l’installazione di impianti eolici di potenza nominale da 5 kW fino a complessivi 50 kW alla Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.), costituente titolo abilitativo ai fini degli adempimenti in materia edilizia e di energia.

La Delibera dell’Autorità per l’Energia n° 28/06 ha stabilito le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

La Legge n° 244 del 24/12/07 (Finanziaria 2008 – art. 2 comma 145) ha introdotto un innovativo sistema incentivante che riconosce per la durata di 15 anni una tariffa onnicomprensiva di 30 eurocent/kWh per la produzione di energia da fonte eolica fino a 200 kW di potenza installata.
La stessa Legge 244/2007 ha altresi esteso lo scambio sul posto sino a 200 kW di potenza eolica installata ed introdotto per potenze inferiori a 60 kW (comma 161 – tabella A – fonte eolica) l’applicazione della disciplina di Denuncia Inizio Attività (D.I.A.) di cui agli art. 22 e 23 del Testo Unico D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni.

L’Autorità per l’Energia – con delibera del 23 luglio 2008 – ARG/elt99/08 – TICA (testo integrato delle connessioni attive) - ha stabilito il limite di potenza fino a 100 kW per la connessione in BT (trifase) dal 1° gennaio 2009, con pratica da presentare al gestore locale della rete elettrica.

 
   
 
         
   
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